Città metropolitane e province

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La riforma degli enti locali effettuata con la legge 56/2014  ha mutato l’assetto ordinamentale delle autonomie territoriali: sono state ridefinite le funzioni e le modalità di elezione degli organi provinciali ed istituite le città metropolitane di cui all’articolo 114 della Costituzione (dieci previste dalla legge, cui si aggiungono quelle istituite dalle regioni a statuto speciale), il cui sindaco è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Le province hanno così assunto il ruolo di enti di area vasta e i relativi organi – il presidente della provincia ed il consiglio provinciale – sono divenuti organi elettivi di secondo grado; analogo impianto è seguito per il consiglio nelle città metropolitane. L’assemblea dei sindaci, per le province, e la conferenza metropolitana, per le città metropolitane, sono composte dai sindaci dei comuni dell’ente. La riforma ha inciso anche sul personale delle province, interessato da alcune disposizioni di riordino.
Per quanto concerne gli assetti finanziari, dopo alcuni interventi che hanno ridimensionato le risorse del Fondo di riequilibrio provinciale, sono poi intervenute  – stante la conferma dell’ente provincia a seguito degli esiti del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 – diverse misure di sostegno finanziario, volte al conferimento delle risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni fondamentali dell’ente.

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Fonte Camera dei deputati – Attività parlamentare nella XVII Legislatura

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