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Rappresentante di lista

Il rappresentante di lista, in base alla normativa elettorale italiana, è la persona incaricata di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per conto di un partito, di un candidato che concorre alle elezioni o di un comitato promotore di una consultazione referendaria.

Pur non essendo annoverato fra i componenti dell’ufficio elettorale di sezione, egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale durante l’esercizio delle sue funzioni[1]; pertanto può incorrere nei reati di abuso d’ufficio, concussione, corruzione, peculato e rifiuto e omissione d’atti d’ufficio, oltre ai reati specifici contemplati dalla normativa elettorale.

Nomina dei rappresentanti di lista

I rappresentanti dei gruppi politici e delle liste di candidati sono designati dai delegati del gruppo o della lista; l’assegnazione dell’incarico deve avvenire in forma scritta. L’atto deve inoltre essere autenticato da un pubblico ufficiale in servizio nel territorio di competenza del proprio ufficio e deve contenere:

  • la dichiarazione da parte del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza, previa verifica dell’identità della persona che sottoscrive;
  • l’indicazione del luogo e della data dell’autenticazione;
  • l’indicazione della qualifica precisa del pubblico ufficiale;
  • la firma estesa del pubblico ufficiale;
  • il timbro dell’ufficio.

Gli atti di designazione dei rappresentanti di lista possono essere consegnati al segretario comunale entro il venerdì antecedente la data delle votazioni; in alternativa, i rappresentanti incaricati possono presentare l’attestazione direttamente al presidente di seggio prima che abbiano inizio le operazioni di voto. In ogni caso è opportuno che i rappresentanti di lista siano muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.

Ciascun soggetto politico può nominare fino a un massimo di due rappresentanti – un «effettivo» e un «supplente» – per ogni sezione elettorale; il supplente è autorizzato a esercitare le sue funzioni soltanto in caso di assenza temporanea o definitiva del collega. Al pari degli scrutatori, del presidente e del segretario di seggio, il rappresentante di lista ha facoltà di votare presso la sezione a cui è stato assegnato, anche se diversa da quella in cui risulta iscritto.

Requisiti

Per poter ricoprire l’incarico di rappresentante di lista occorre possedere i seguenti requisiti:

  • essere cittadini italiani maggiorenni;
  • essere iscritti nelle liste degli elettori del territorio interessato dalla votazione, con riferimento alla circoscrizione in caso di elezioni politiche o europee;
  • essere in grado di leggere e di scrivere.

Non possono, in ogni caso, svolgere le funzioni di rappresentante di lista gli appartenenti alle forze di polizia.

Compiti

Il compito principale del rappresentante di lista consiste nel prevenire eventuali irregolarità ai danni del gruppo politico, del candidato o del comitato referendario che egli rappresenta. In nessun caso egli può ostacolare o rallentare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali: il presidente di seggio, consultati gli scrutatori, può disporre l’allontanamento dei rappresentanti che esercitino pressioni sugli elettori o che, sebbene richiamati due volte, continuino a intralciare le operazioni (in questi casi è prevista anche la pena della reclusione da due a cinque anni, oltre a una sanzione pecuniaria).

Se regolarmente accreditato secondo la procedura prevista dalla legge, il rappresentante di lista – in particolare – ha facoltà di:

  • trattenersi all’esterno della sala della votazione, durante l’intervallo di tempo in cui questa rimane chiusa;
  • assistere a tutte le operazioni, sedendo al tavolo del seggio elettorale o in sua prossimità;
  • indossare un bracciale o un distintivo recante esclusivamente il contrassegno della lista o del soggetto che egli rappresenta;
  • chiedere al presidente di seggio e al segretario di inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni, in caso di proteste o irregolarità;
  • apporre la propria firma sui verbali, sui plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni svolte, sulle strisce di chiusura dell’urna e sui sigilli posti sulle finestre e sulla porta di accesso alla sala.

Egli non è invece autorizzato a:

  • toccare le schede elettorali;
  • effettuare propaganda politica;
  • redigere elenchi di persone che si siano astenute dal voto oppure, al contrario, che abbiano votato;
  • assistere alle operazioni di scrutinio relative a una votazione per la quale non è accreditato, in caso di svolgimento contemporaneo di due o più consultazioni.

Indennità e permessi

I rappresentanti di lista, se lavoratori dipendenti, hanno diritto a un giorno di riposo retribuito per la domenica in cui si svolgono le elezioni, oltre a uno oppure due giorni di permesso retribuito per il sabato e il lunedì, in cui si tengono generalmente l’allestimento del seggio e lo scrutinio. Ai rappresentanti di lista non spetta invece alcuna indennità in denaro.

 

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Rappresentante_di_lista

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