Lunedì 5 Novembre 2018 – 53ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta

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Seduta
Ora inizio: 09:38

In apertura di seduta il Presidente Calderoli ha espresso cordoglio ai familiari delle vittime del maltempo. Hanno quindi preso la parola i sen. Simona Malpezzi (PD), Pertoldi (FdI), Loredana De Petris (Misto-LeU), Elena Testor (FI), Durnwalder (Aut), Saviane (L-SP) e Perilli (M5S). Le opposizioni hanno chiesto al Governo di stanziare risorse per contrastare il dissesto idrogeologico, di potenziare i corpi dei Vigili del fuoco, di varare un piano per la messa in sicurezza del territorio; la maggioranza ha evidenziato l’intervento tempestivo delle istituzioni. Il rappresentante del Governo ha assicurato lo stanziamento di risorse.

L’Assemblea ha avviato l’esame del, ddl n. 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, noto come decreto sicurezza pubblica.

Il relatore, sen. Borghesi (L-SP), ha illustrato il provvedimento che è composto di 40 articoli, suddivisi in quattro Titoli. Il Titolo I reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei. L’articolo 1 abroga l’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche se mantiene e in parte ridefinisce alcuni permessi di soggiorno speciali (per vittime di violenza o di grave sfruttamento, condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine). Introduce, inoltre, un nuovo permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile. L’articolo 2 eleva da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno dei centri di permanenza per i rimpatri, e da 90 a 180 giorni il periodo di trattenimento presso le strutture carcerarie. Autorizza, inoltre, a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, al fine di assicurare una tempestiva messa a punto dei centri di permanenza. L’articolo 3 introduce due nuove ipotesi di trattenimento, in luoghi determinati e per tempi definiti, motivate dalla necessità di verificare l’identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale. L’articolo 4 introduce modalità di temporanea permanenza dello straniero in attesa di provvedimento di espulsione: in mancanza di disponibilità di posti nei centri di permanenza per il rimpatrio, lo straniero può permanere in altre strutture idonee fino alla definizione del procedimento di convalida. L’articolo 5 esplicita che il divieto di reingresso nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ha efficacia nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati non membri cui si applichi l’acquis di Schengen. L’articolo 6 assegna al Fondo rimpatri le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2018 per l’avvio di un programma di rimpatrio volontario assistito. L’articolo 7 amplia il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendovi fattispecie delittuose di particolare allarme sociale. L’articolo 8 dispone in materia di cessazione dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria. In particolare, si specifica che il rientro nel Paese di origine è indice, salvo la valutazione del caso concreto, della volontà del rifugiato di ristabilirsi in quel Paese. L’articolo 9 esclude dal beneficio dell’autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale i richiedenti asilo che reiterino la domanda per ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di allontanamento ovvero perché la prima domanda reiterata è stata giudicata inammissibile o rigettata in quanto infondata. Si dispongono, inoltre, una procedura accelerata di esame della domanda di asilo per determinati soggetti, una nuova causa di inammissibilità della domanda di asilo e limitazioni alla sospensione del procedimento di espulsione in pendenza di un ricorso sulle decisioni delle commissioni territoriali. L’articolo 10 disciplina il procedimento immediato dinanzi alla commissione territoriale in casi particolari. L’articolo 11 prevede la possibilità di istituire presso le prefetture fino ad un massimo di tre articolazioni territoriali dell’unità di Dublino, deputata ad individuare lo Stato dell’Unione europea competente all’esame delle domande di protezione. L’articolo 12 interviene sulle disposizioni concernenti il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), al fine di limitare i servizi di accoglienza territoriale ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati. L’articolo 13 prevede che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non consenta l’iscrizione all’anagrafe dei residenti, fermo restando che esso costituisce documento di riconoscimento. L’articolo 14 revoca la cittadinanza in caso di condanna definitiva per una serie di reati.

Il Titolo II introduce norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, nonché al miglioramento del circuito informativo tra le Forze di polizia e l’autorità giudiziaria e alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali. L’articolo 16 estende le ipotesi di reato che consentono al giudice di adottare il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e introduce la facoltà di utilizzare il braccialetto elettronico come strumento di controllo nelle ipotesi di maltrattamenti contro familiari o conviventi e stalking. L’articolo 17 pone in capo agli esercenti di attività di autonoleggio di veicoli senza conducente l’obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti al CED interforze per finalità di prevenzione del terrorismo. L’articolo 18 prevede un ampliamento dell’accesso da parte del personale della polizia municipale a specifici archivi presenti nella banca dati del CED interforze. L’articolo 19 consente alla polizia municipale dei Comuni con più di centomila abitanti di utilizzare in via sperimentale armi comuni a impulso elettrico. L’articolo 20 estende l’applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) agli indiziati di reati di terrorismo e di altri reati contro la personalità dello Stato e l’ordine pubblico. L’articolo 21 estende l’ambito applicativo del cosiddetto DASPO urbano alle aree su cui insistono presidi sanitari e a quelle destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli. L’articolo 22 corrisponde alle esigenze contingenti e straordinarie della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l’acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi diretti al contrasto del terrorismo internazionale, per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti. L’articolo 23 prevede che siano puniti a titolo di illecito penale sia il blocco stradale che l’ostruzione o l’ingombro di strade ferrate. Gli articoli da 24 a 29 recano disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa. L’articolo 24 interviene sull’impugnazione delle misure di carattere patrimoniale del codice antimafia, elimina l’obbligatorietà della comunicazione all’autorità giudiziaria delle proposte di applicazione delle misure presentate dal questore e amplia il novero dei reati che determinano l’insorgenza delle cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia. L’articolo 25 inasprisce il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto. L’articolo 26 introduce l’obbligo di comunicare al prefetto la segnalazione di inizio attività dei cantieri nell’ambito della provincia. L’articolo 27 aggiorna l’obbligo di trasmissione delle sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive, già esistente per le cancellerie degli uffici giudiziari, aggiungendovi i provvedimenti ablativi o restrittivi. L’articolo 28 consente di adottare interventi straordinari nel caso in cui siano riscontrate anomalie o illiceità nell’attività di un ente locale. L’articolo 29 incrementa la dotazione per la gestione degli enti sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Gli articoli 30 e 31 introducono misure finalizzate al contrasto del fenomeno delle occupazioni arbitrarie di immobili, attraverso l’inasprimento delle pene fissate nei confronti dei promotori e organizzatori delle occupazioni e la possibilità di disporre intercettazioni telefoniche.

Il Titolo III introduce disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’interno e interventi per rafforzare l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. L’articolo 32 dispone la riduzione di 29 posti di livello dirigenziale generale. L’articolo 33 contiene un’autorizzazione di spesa per il pagamento, a partire dal 2018, dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia. L’articolo 34 incrementa di 5,9 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5 milioni a decorrere dal 2020 gli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco. L’articolo 35 istituisce un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa, già previste e non utilizzate, per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Gli articoli da 36 a 38 riguardano l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L’articolo 36 introduce la possibilità di vendita sul mercato dei beni confiscati, mentre l’articolo 37 interviene in materia di organizzazione e di organico dell’Agenzia, prevedendo l’istituzione di non più di quattro sedi secondarie. L’articolo 38 reca norme di deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative. Il Titolo IV, con gli articoli 39 e 40, contiene le disposizioni finali concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

Secondo il relatore di minoranza, sen. Mirabelli (PD), il ddl è un manifesto politico che confonde il tema del governo dell’immigrazione con quello della sicurezza. L’eliminazione dei permessi per motivi umanitari favorirà la clandestinità; lo smantellamenti degli SPRAR renderà più difficile l’integrazione; mancano inoltre fondi per i rimpatri, misure di videosorveglianza, interventi contro gli scafisti.

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Fonte senato.it – Comunicati di seduta

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