Mercoledì 20 Marzo 2019 – 100ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta

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Seduta
Ora inizio: 09:00

L’Assemblea ha ripreso la discussione del doc. IV-bis, n. 1, Relazione della Giunta delle elezioni e delle Immunità Parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell’interno pro tempore.

Nella seduta di ieri il relatore, sen. Gasparri (FI-BP), ha illustrato le conclusioni della Giunta, che ha deliberato a maggioranza di proporre all’Assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere in quanto sussiste, nel caso di specie, l’esimente del perseguimentodi un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo, di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989, congiuntamente al preliminare accertamento circa la natura ministeriale del reato, su cui peraltro concordano pubblico ministero e Tribunale dei Ministri. Non vi è invece concordanza sull’imputazione, atteso che il pubblico ministero di Catania ha chiesto l’archiviazione per infondatezza della notitia criminis, mentre il Tribunale dei Ministri non ha accolto tale richiesta e ha formulato un’imputazione coatta. Secondo la Giunta, una lesione irreversibile dei diritti non avrebbe potuto consentire di applicare l’esimente, ma nel caso di specie non sono noti specifici danni subiti dagli immigrati a causa dell’attesa a bordo della nave, considerata la costante assistenza loro riservata a bordo e l’intervenuta autorizzazione allo sbarco per minori non accompagnati e soggetti in precarie condizioni fisiche. Il relatore ha segnalato anche la “valenza governativa” delle scelte effettuate dal Ministro Salvini: come emerso dall’informativa all’Assemblea del Senato del Presidente del Consiglio sulla vicenda della nave Diciotti, i noti fatti erano parte di un tentativo strategico dell’Esecutivo di risolvere in maniera strutturale il problema dell’immigrazione irregolare attraverso un confronto con le istituzioni europee.

Diversa la valutazione dei relatori di minoranza: secondo il sen. Grasso (Misto-LeU), anche ammettendo la tesi della controversia internazionale per giustificare la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, l’Italia avrebbe dovuto portare a compimento le operazioni di salvataggio con l’indicazione del posto sicuro e il conseguente sbarco. Il divieto di sbarco non si può configurare come atto politico in senso stretto, ma costituisce un’omissione che interrompe una procedura amministrativa. Soprattutto, non si può giustificare che, per un fine politico, un membro del Governo possa privare qualcuno della libertà personale, o della libertà di circolazione, per un tempo apprezzabile, senza affrontare un processo. Secondo il sen. De Falco (Misto), la relazione di maggioranza assimila l’interesse pubblico ad un “interesse governativo”, ovvero di parte. L’obbligo di salvare vite umane in mare è un preciso dovere che grava su tutti gli Stati e prevale su qualsiasi altra norma, avendo l’Italia aderito alle convenzioni internazionali che regolano la materia, che, tra l’altro, entrano nel nostro ordinamento attraverso norme costituzionali.

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Fonte senato.it – Comunicati di seduta

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