Mercoledì 24 Ottobre 2018 – 51ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta

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Seduta
Ora inizio: 09:34

L’Assemblea ha approvato il ddl n. 510, Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso. Il testo passa alla Camera dei deputati.

Il provvedimento, composto di un solo articolo, prevede che chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni mafiose sia a lui nota in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis.

Nella seduta di ieri il relatore, sen. Giarrusso (M5S), ha evidenziato che il testo proposto recepisce le indicazioni di Giovanni Falcone, stabilendo un legame tra il voto di scambio e l’articolo 416-bis ed estendendo la fattispecie punitiva a tutti gli accordi tra politica e mafia, grazie all’aggiunta delle parole “di qualunque altra utilità”. La punibilità è estesa a chi commetta il reato tramite intermediari e la pena è aumentata della metà se, chi ha accettato la promessa di voti, è eletto. L’ultimo comma prevede l’interdizione dai pubblici uffici.

Oggi, conclusa la discussione generale con l’intervento del sen. Pellegrini (L-SP), è stato approvato soltanto l’emendamento 1.104 del relatore: “Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis aumentata della metà”.

Nelle dichiarazioni finali hanno annunciato voto favorevole il sen. Balboni (FdI), che considera la modifica migliorativa, il sen. Pillon (L-SP), che approva l’aumento delle pene da 10 a 16 anni e la previsione di un’aggravante in caso di elezione effettiva, e la sen. Vono (M5S), la quale apprezza l’ampliamento dell’ambito dello scambio politico-mafioso, che si configura come un atto di corruzione, anche se il disegno illecito non si realizza e non vi è intimidazione. Hanno annunciato voto contrario il sen. Cucca (PD), secondo il quale la norma risponde a finalità esclusivamente propagandistiche e riduce l’ambito di applicazione della fattispecie, e il sen. Caliendo (FI), secondo il quale la norma è aleatoria, nega il principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena e pone difficoltà probatorie. I sen. Grasso (Misto-LeU) e Buccarella (Misto) hanno annunciato l’astensione.

L’Assemblea ha avviato l’esame, in un testo unificato, dei ddl n. 5 e connessi, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.

Il relatore, sen. Ostellari (L-SP), ha spiegato che l’intervento legislativo, previsto dal contratto di Governo, non è animato dalla nostalgia del far west, bensì dalla volontà di riportare lo Stato a fianco delle vittime di reato. L’articolo 1 prevede che, in caso di violazione di domicilio, la legittima difesa sussiste sempre per colui che respinge l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. L’articolo 2 integra l’eccesso colposo, escludendo la punibilità se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto. L’articolo 3 prevede che la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno della persona offesa. Il ddl, composto di 9 articoli, prevede anche un aumento delle pene per reati legati alla violazione di domicilio e una corsia preferenziale per i furti in abitazione.

I relatori di minoranza, sen. Cucca (PD) e Grasso (Misto-LeU), hanno affermato che le audizioni in Commissione sono state disattese e hanno osservato che lo Stato non può delegare la sicurezza ai cittadini ampliando l’ambito della legittima difesa. L’intervento legislativo, che indebolisce il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa, non è giustificato dai numeri né dalle sentenze dei processi per eccesso colposo in legittima difesa.

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Fonte senato.it – Comunicati di seduta

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