OCM Vino Misura Investimenti – Bando pubblico regionale anno 2021/2022

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OCM Vino Misura Investimenti – Bando pubblico regionale anno 2021/2022

 

In attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Reg. delegato (UE) n. 2016/1149, Reg. di esecuzione n. 2016/1150 e delle previsioni del Decreto n. 911 del 14 febbraio 2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di  commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, ad esclusione dell’aceto di vino di cui al punto 17, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

La misura di aiuto si applica su tutto il territorio della Regione Lazio e, pertanto, gli investimenti finanziati con il presente bando pubblico dovranno essere ubicati su detto territorio.

L’approvazione e la relativa ammissibilità delle domande di aiuto biennali da parte di ciascun richiedente, che potrà presentare una sola domanda, è garantita fino all’esercizio finanziario 2023 ne consegue che nessuna erogazione potrà essere effettuata dopo il 15 ottobre 2023.

In linea con quanto previsto dalla Istruzioni operative Agea n.64 del 12/07/2021 possono accedere all’aiuto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda:

  • siano titolari di partita IVA;
  • risultino iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA);
  • abbiano costituito nel SIAN un “Fascicolo aziendale elettronico” aggiornato e valido.
  • che svolgano almeno una delle seguenti attività:
  1. la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  2. la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  3. l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
  4. la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. Per “proprie uve” si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente.

Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese come definite all’Allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, il contributo di aiuto concedibile è pari al 40% del costo totale dell’investimento ammesso a finanziamento e della spesa ammissibile effettivamente sostenuta.

Il contributo è ridotto al 20% del costo totale dell’investimento e della spesa ammissibile effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificata come intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro.

Per le imprese classificate come grande impresa, ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro, il contributo erogabile è pari al 19% e della spesa ammissibile e sostenuta.

Agli effetti delle disposizioni regionali attuative della presente misura di aiuto agli Investimenti OCM Vino, campagna 2021/2022, l’accesso al presente bando pubblico è consentito esclusivamente per operazioni con un costo totale dell’investimento previsto, comprensivo di tutte le voci di investimento e di spese generali, inferiore a 300.000 euro.

Gli investimenti ammissibili all’aiuto sono quelli di seguito riportati:

  1. la costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell’azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi mediante realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale, ivi incluse le strutture destinate al commercio al dettaglio, per sale di degustazione del vino (sale di presentazione e assaggio di vini) e per uffici;
  2. acquisto macchinari e attrezzature nuove impiegate nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli. Tra questi: impianti tecnologici, recipienti, contenitori, barriques, hardware, interventi per il potenziamento e la razionalizzazione delle fasi della logistica. Sono ammissibili anche mezzi di trasporto specialistici permanentemente attrezzati per l’esclusivo trasporto di prodotti vitivinicoli connessi all’attività di impresa e agli obiettivi del presente bando, come anche spese per arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici, spese per l’introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto.
  3. investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici (hardware e software per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e per il commercio elettronico), acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

Scadenza: 15 novembre 2021.

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Fonte Europa Innovazione

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