La Cassazione del 15.2.2018 n. 3700 ha affermato che l’oggetto dell’opposizione di terzo all’esecuzione ex 619 cpc è l’accertamento di un diritto (reale) dell’opponente sui beni pignorati e non la loro pignorabilità (che è oggetto dell’opposizione ex art. 615 comma 2 cpc, riservata alla parte assoggettata ad esecuzione ma non proponibile da terzi estranei al procedimento esecutivo, come invece quella ex art. 619 cpc, né rilevabile di ufficio dal giudice delle opposizioni esecutive)
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Fonte Fanpage
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