Senato della Repubblica – Documento VII n. 70 – XVIII Legislatura – Presentazione

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“Sentenza n. 32 del 12 febbraio 2020, depositata il successivo 26 febbraio, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:
1) dell’articolo 1, comma 6, lettera b, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all’articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli articoli 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale;
2) dell’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell’entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso

Presentato da Corte Costituzionale

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Fonte senato.it – Attività

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