Sono definiti negozi o “esercizi di vicinato” le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 250 mq.
Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi.
L’attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare (limitatamente all’alimentazione umana) o entrambi.
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci in caso di s.n.c.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Requisiti oggettivi:
E’ necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro) a destinazione d’uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.
La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).
Alla SCIA così redatta devono essere inoltre allegati:
• schede per dichiarazione possesso requisiti morali previsti dall’art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge antimafia di tutti soci/componenti organo di amministrazione in caso di Società;
• schede per la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e/o professionali per settore alimentare previsti dall’art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge Antimafia dell’eventuale soggetto preposto;
• planimetria (in scala non inferiore ad 1:100 indicare anche, per ogni locale, destinazione d’uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono);
• documento di identità di tutti i soggetti che hanno sottoscritto autocertificazioni;
• copia della ricevuta di versamento oneri ATS Città Metropolitana (solo per settore alimentare);
• eventuale modello Procura per la sottoscrizione digitale della documentazione da parte di tutti i soggetti specificati.
• schede per dichiarazione possesso requisiti morali previsti dall’art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge antimafia di tutti soci/componenti organo di amministrazione in caso di Società;
• schede per la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e/o professionali per settore alimentare previsti dall’art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge Antimafia dell’eventuale soggetto preposto;
• documento di identità di tutti i soggetti che hanno sottoscritto autocertificazioni;
• copia della ricevuta di versamento oneri ATS Città Metropolitana (solo per settore alimentare);
• eventuale modello Procura per la sottoscrizione digitale della documentazione da parte di tutti i soggetti specificati.
N.B. Per comunicare la cessazione definitiva dell’attività esistente occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it”, una Comunicazione di cessazione attività con documento di identità del titolare/legale rappresentante e eventuale procura per la sottoscrizione digitale della documentazione.