Commercio di vicinato o Esercizi di vicinato

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Sono definiti negozi o “esercizi di vicinato” le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 250 mq.

Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi.

L’attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare (limitatamente all’alimentazione umana)  o entrambi.

Requisiti soggettivi:

I requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, in caso di società, o dal titolare, in caso di impresa individuale e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci in caso di s.n.c.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

Requisiti oggettivi:

E’ necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro) a destinazione d’uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.

Per aprire o modificare un esercizio di vicinato occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it”, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).

Alla SCIA così redatta devono essere inoltre allegati:

per l’apertura, il trasferimento di sede, l’aggiunta o l’eliminazione di un settore merceologico, l’ampliamento della superficie entro il limite dei 250 mq o la riduzione, di un esercizio di vicinato:
• schede per dichiarazione possesso requisiti morali previsti dall’art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge antimafia di tutti soci/componenti organo di amministrazione in caso di Società;
• schede per la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e/o professionali  per settore alimentare previsti dall’art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge Antimafia dell’eventuale soggetto preposto;
• planimetria (in scala non inferiore ad 1:100 indicare anche, per ogni locale, destinazione d’uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono);
• documento di identità di tutti i soggetti che hanno sottoscritto autocertificazioni;
• copia della ricevuta di versamento oneri ATS Città Metropolitana (solo per settore alimentare);
• eventuale modello Procura per la sottoscrizione digitale della documentazione da parte di tutti i soggetti specificati.

per subingresso o variazione soggetti in un esercizio di vicinato esistente:
• schede per dichiarazione possesso requisiti morali previsti dall’art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge antimafia di tutti soci/componenti organo di amministrazione in caso di Società;
• schede per la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e/o professionali  per settore alimentare previsti dall’art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge Antimafia dell’eventuale soggetto preposto;
• documento di identità di tutti i soggetti che hanno sottoscritto autocertificazioni;
• copia della ricevuta di versamento oneri ATS Città Metropolitana (solo per settore alimentare);
• eventuale modello Procura per la sottoscrizione digitale della documentazione da parte di tutti i soggetti specificati.

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
Al momento della presentazione della SCIA tramite IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT , l’utente riceve una RICEVUTA, che costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010.

N.B. Per comunicare la cessazione definitiva dell’attività esistente occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it”, una Comunicazione di cessazione attività con documento di identità del titolare/legale rappresentante e eventuale procura per la sottoscrizione digitale della documentazione.

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