Comuni e finanza comunale

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La legge n. 35 del 2022 è intervenuta sul testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) in materia di terzo mandato dei sindaci (il divieto di terzo mandato scatta per i comuni al di sopra di 5.000 abitanti e non più fino a 3.000) e di controllo di gestione dei piccoli comuni. Si interviene, inoltre, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.
Sulla materia è intervenuta anche la legge di bilancio 2022, che ha previsto l’incremento dell’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario. Esse sono parametrate al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. Sempre con la legge di bilancio 2022 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l’adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori.

Riguardo all’assetto della finanza comunale, nel corso della XVIII legislatura il legislatore è intervenuto più volte sulla fiscalità dei comuni, introducendo, in particolare, una complessiva riforma dell’assetto dell’imposizione immobiliare locale. Sono state, inoltre, significativamente modificate la disciplina della TARI e complessivamente riformata la riscossione degli enti locali.
E’ stata, inoltre, apportata una revisione anche del sistema di alimentazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, attraverso il quale si attua la perequazione fiscale delle risorse del comparto sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali. In particolare, si è provveduto, da un lato, ad incrementare la dotazione del Fondo a disposizione per la perequazione, con contributi statali aggiuntivi; dall’altro, a ridefinire un percorso più graduale di progressione del meccanismo perequativo, con la previsione del raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell’anno 2030 (in luogo dell’anno 2021 prima previsto).
Con le ultime due leggi di bilancio, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è stata incrementata al fine di destinare risorse aggiuntive perequative al finanziamento di specifiche funzioni fondamentali in ambito sociale (in particolare, per il potenziamento dei servizi sociali, del servizio asili nido e del servizio di trasporto scolastico di alunni con disabilità), da ripartirsi tenendo conto dei fabbisogni standard. Le norme prevedono la determinazione di specifici “obiettivi di servizio” da raggiungere e l’attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell’utilizzo delle risorse assegnate, al fine di assicurare che le risorse aggiuntive siano effettivamente destinate al potenziamento dei predetti servizi.
Sul fronte della spesa, va segnalato la tendenza espansiva degli investimenti dei comuni manifestatasi nel corso della XVIII legislatura, anche a seguito del venir meno della legislazione vincolistica che si era stratificata con il patto di stabilità interno. Il recupero della capacità di investimento dei comuni rappresenta un elemento fondamentale per la ripresa economica del Paese dopo la pandemia nonché per l’attuazione del PNRR, che attribuisce agli enti territoriali, quali soggetti attuatori, il ruolo di investitori pubblici di una parte consistente (oltre 66 miliardi) degli stanziamenti legati al Piano (di cui 28,32 per Comuni e Città metropolitane).

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Fonte Camera dei deputati – Attività parlamentare nella XIX Legislatura

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