Dissesto e procedura di riequilibrio finanziario degli enti locali

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Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), alla Parte II, Titolo VIII, articoli 242-269, contiene le disposizioni concernenti gli enti locali in condizione di sofferenza finanziaria e le relative procedure di risanamento finanziario. In particolare, gli enti locali possono essere suddivisi in tre gruppi di sofferenza finanziaria: deficitari (art. 242-243), in predissesto (riequilibrio finanziario pluriennale, da artt. 243-bis a 243-sexies) e in dissesto (art. 244 e seguenti).
Gli enti locali strutturalmente deficitari – una condizione rilevabile da parametri prestabiliti – sono sottoposti a livello centrale a controlli relativi alle dotazioni organiche del personale e alla copertura dei costi di determinati servizi.
Gli enti locali che si trovano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, possono attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto). Tale procedura, avviata autonomamente dall’ente, evita il ricorso alla gestione commissariale e lascia la gestione finanziaria in capo all’organo elettivo, sebbene l’ente sia sottoposto a penetranti controlli volti a impedire che la situazione sfoci in un dissesto.
Si procede con il dissesto finanziario nel caso in cui l’ente locale non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili, ovvero non sia in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili. Il percorso di un ente dissestato viene gestito sia dalla giunta, per quanto riguarda la gestione ordinaria, che da un organo straordinario di liquidazione, che si occupa della gestione del debito dell’ente.
A seguito dell’emergenza legata all’epidemia da Covid-19 sono state stanziate, a più riprese, significative risorse a favore degli enti locali in difficoltà finanziarie, in dissesto e in procedura di riequilibrio finanziario. Negli ultimi anni, inoltre, sono state introdotte nuove forme di risanamento finanziario, in particolare per le grandi città, basate su accordi tra il Governo centrale e il Sindaco in cui è prevista l’erogazione di contributi statali supplementari, a fronte dell’assunzione di uno sforzo fiscale dell’ente, che viene affiancato e monitorato.
La Tabella che segue mostra il numero di procedure di dissesto e di predissesto (riequilibrio finanziario pluriennale) avviate a partire, rispettivamente, dal 1989 e dal 2012, date della loro introduzione nell’ordinamento giuridico statale. Nel 2022, in particolare, sono state attivate 26 procedure di dissesto e 47 procedure di riequilibrio. Nell’ultimo triennio si registra una crescita che, tuttavia, non ha raggiunto i livelli del 2019, anno precedente la pandemia. Tale tendenza può riflettere la fine degli interventi emergenziali correlati alla pandemia.
Le criticità finanziarie sono concentrate in particolar modo nei comuni delle regioni Sicilia, Calabria e Campania. Dal punto di vista delle dimensioni degli enti coinvolti si registra una maggiore incidenza in quelli più grandi.

Fonte: Corte dei Conti, Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali (2023)

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Fonte Camera dei deputati – Attività parlamentare nella XIX Legislatura

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