Il settore bancario

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L’art. 10, comma 1 del Testo Unico Bancario (TUB) detta la definizione di attività bancaria, che si sostanzia nella raccolta del risparmio tra il pubblico e nell’esercizio del credito. Le banche, inoltre, prestano ogni altra attività finanziaria (incluse l’emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e di servizi di investimento) secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché le attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge (art. 10, comma 2, TUB).

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Fonte Camera dei deputati – Attività parlamentare nella XIX Legislatura

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