Impiego delle Forze armate nella tutela dell’ordine pubblico

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La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994). Nelle successive legislature in diverse occasioni e attraverso specifici provvedimenti legislativi, si è nuovamente disposto l’invio di contingenti di personale militare da affiancare alle forze dell’ordine nell’ambito di operazioni di sicurezza e di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata. Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall’articolo 89 del Codice dell’ordinamento militare il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla “salvaguardia delle libere istituzioni”.
Da ultimo Il comma Il comma 688 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a 7.050 unità l’operatività del piano di impiego, concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
 

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Fonte Camera dei deputati – Attività parlamentare nella XVII Legislatura

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