Violenza contro le donne

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L’ordinamento italiano non prevede misure volte a contrastare specificamente ed esclusivamente condotte violente verso le donne, né prevede specifiche aggravanti quando alcuni delitti abbiano la donna come vittima.
Per il nostro diritto penale, se si esclude il delitto di mutilazioni genitali femminili, il genere della persona offesa dal reato non assume uno specifico rilievo (e conseguentemente non è stato fino a pochi mesi fa censito nelle statistiche giudiziarie). 
Peraltro, la XVII legislatura si è caratterizzata per la ratifica della Convenzione di Istanbul, per l’introduzione di modifiche al codice penale e di procedura penale per inasprire le pene di alcuni reati, più spesso commessi nei confronti di donne, per l’emanazione del Piano d’azione straordinario contro la violenza di genere e per la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime; si segnala, infine, la modifica al codice penale volta ad aumentare la pena ed estendere il campo d’applicazione per il reato di omicidio aggravato da relazioni personali.

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Fonte Camera dei deputati – Attività parlamentare nella XVII Legislatura

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