Editto quarto: dell’arricchimento indebito a mezzo della cosa pubblica

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A far data dallo presente editto si divieta l’arricchimento a mezzo del praticar la politica, e retroattivamente, a far data dalla Costituente, si incarica Procura, Magistratura e Finanza, alle verifiche rapide de li patrimoni de li politici tutti, de li partiti , de le associazioni politiche e de li sindacati.

Se arricchimento palesato sarà a mezzo dell’attività politiche, lo Re decreta:

  • la confisca immediata e lo sequestro de li beni mobili ed immobili, ville, barche, auto, sedi di partiti, etc… e li dinari acquisiti;
  • lo invio ai lavori di pubblica utilità de li personaggi coinvolti a tariffa minima del valore del lavoro;
  • alla decurtazione de le pensioni e l’annullamento de li privilegi acquisiti indebitamente.

Il valore dei privilegi stessi siano a restituirsi allo popolo in termini di lavoro e attività di tutti li coinvolti.

Li beni e li denari confiscati saran ridati allo popolo tutto per usi sociali e culturali.

Li arricchiti indebitamente a mezzo dell’esercizio della politica e delle cariche pubbliche acquisite son a vita interdetti all’incarichi nella cosa pubblica.

Lo Re Vostro così ha deciso e così si faccia!

 

(Davide Charile Ceccon)

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Fonte Il Blog di Beppe Grillo

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