Organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale

Tempo di lettura: 3 minuti

In tema di organizzazione del Servizio sanitario nazionale, si segnala che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato incrementi di rilievo del livello del fabbisogno sanitario del SSN finanziato da risorse statali (oltre 4 punti percentuali di variazione nel 2020) rispetto l’anno precedente, livello originariamente fissato con il Patto per la Salute 2019-2021 che, in base ad una norma del decreto proroga termini 2022 (art. 4, comma 7-bis, D.L. 198/2022), rimarrà in vigore fino all’adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria.

L’8 febbraio 2023, il CIPESS (Comitato per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha approvato il riparto delle risorse statali stanziate per il fabbisogno sanitario fra Regioni e Province autonome per l’anno 2022, pari ad un totale di 125.980 milioni di euro, che include la quota indistinta di 764 milioni da destinare al fondo farmaci innovativi, di cui 119.724 milioni di euro di finanziamento indistinto nel medesimo anno 2022, con quota premiale dello 0,40%, così come incrementata rispetto al precedente 0,25% dall’ultima legge di Bilancio (art. 1, comma 544, L. n. 197/2022). 
Per il 2023, l’incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard è stato fissato pari a 2.150 milioni di euro (comma 535, art. 1, legge n. 197/2022), con una quota-parte di 1.400 milioni destinata a far fronte ai maggiori costi dovuti all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche, cui accedono regioni e province autonome, indipendentemente dal concorso al finanziamento sanitario corrente (v. paragrafo Il livello di finanziamento del SSN).
La stessa legge di Bilancio 2023 ha previsto gli incrementi di tale finanziamento per gli anni successivi pari a 2.300 milioni nel 2024 e 2.600 milioni a decorrere dall’anno 2025.
 
Il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nell’anno 2021 fra le Regioni e le Province autonome destinato a finanziare la spesa cui concorre ordinariamente lo Stato è stato di complessivi 121.396,83 milioni di euro (qui l’intesa del 4 agosto 2021), cui è stata aggiunta la quota di 664 milioni destinati ai Fondi per l’acquisto dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, per un totale di €122.061 milioni. Nel 2021 il finanziamento comprende risorse finalizzate alla gestione dell’emergenza Covid-19 per 1.785,45 milioni di euro.

Si devono inoltre segnalare le varie misure adottate a favore del personale sanitario dirette a fronteggiare, anche in epoca antecedente all’emergenza pandemica, la grave carenza di personale del Servizio sanitario nazionale. La citata legge di Bilancio 2023 ha peraltro disposto misure per incrementare la retribuzione accessoria per il personale medico e sanitario del pronto soccorso. 
Le misure urgenti introdotte dal decreto Sanità Calabria (DL. 35/2019, art. 11) hanno previsto per ogni regione l’applicazione di un nuovo incremento annuo consentito per la spesa del personale, da calcolare rispetto al valore della stessa sostenuta nel 2018.  La norma ha avuto l’effetto perciò di contrastare, già in epoca ante-Covid19, la carenza di personale SSN, destinata peraltro ad acuirsi in ragione dell’entrata in vigore di alcune disposizioni sul pensionamento anticipato, tra cui la misura cd. “Quota 100”, rischiando di compromettere l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Ulteriori misure sono state poi disposte ad opera della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) tra le quali vanno ricordate  l’estensione fino al 31 dicembre 2022, con esclusivo riferimento agli enti ed aziende del SSN, delle norme della disciplina transitoria di carattere generale che consentono l’assunzione a tempo indeterminato di dipendenti, del ruolo dirigenziale e non, che abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni, nonché la prosecuzione del servizio dei dirigenti medici del SSN consentita oltre il limite del 65° anno, su richiesta dell’interessato, fino al raggiungimento del 40° anno di servizio effettivo, purché non si superi il limite dei 70 anni di età. Inoltre durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, sono state adottate, in via transitoria, diverse misure per far fronte alla carenza di personale, tra le quali vanno ricordate il ricorso alla conclusione di contratti di lavoro autonomo per il personale medico ed infermieristico, anche in quiescenza, e l’introduzione di una Nuova disciplina dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, nonché varie misure destinate al rafforzamento del personale sanitario.
Va infine ricordato che sulla gestione del Servizio sanitario della regione Calabria sono intervenuti, in successione temporale, due decreti legge, il D.L. n. 35/2019 (L. n. 60/2019) e, allo scadere degli effetti di quest’ultimo, il D.L. n. 150/2020 (L. n. 181/2020).

Il perdurante disavanzo del settore sanitario, infatti, aveva determinato per la Regione, già all’epoca dell’entrata in vigore del citato DL. 35/2019, il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla griglia dei livelli essenziali di assistenza (LEA), oltre che rilevanti ulteriori criticità connesse alla gestione amministrativa.
I citati provvedimenti d’urgenza hanno dettato norme finalizzate a ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nonché ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale secondo i relativi programmi operativi, disciplinando, tra l’altro, verifiche straordinarie sui direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale da parte del Commissario ad acta.

Leggi Tutto

Fonte Camera dei deputati – Attività parlamentare nella XIX Legislatura

Commenti da Facebook
(Visited 8 times, 1 visits today)
Vai alla barra degli strumenti