La Cassazione del 13.2.2018 n. 3430 ha affermato che ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ex 617 cpc, quando la comunicazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza all’art. 45 disp. att. cpc., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, in tal caso è onere del destinatario attivarsi per prendere piena conoscenza dell’atto e valutare se proporre opposizione ex art. 617 cpc nel rispetto del relativo complessivo termine.
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Fonte Fanpage
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