Ufficio parlamentare di bilancio, avviso per la partecipazione alla selezione

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Ai sensi dell’articolo 16, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, l’Ufficio parlamentare di bilancio è costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto adottato d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell’ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, a maggioranza di due terzi dei rispettivi componenti.

I componenti devono essere indicati tra coloro che presentano la propria manifestazione di interesse, previo avviso pubblicato nei siti internet del Parlamento italiano, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Le candidature possono essere avanzate da persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale.

I membri del Consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura.

Il Protocollo deliberato dalle Commissioni bilancio, oggetto di successive prese d’atto delle Giunte per il Regolamento della Camera e del Senato, rispettivamente in data 21 novembre e 11 dicembre 2013, e adottato dai Presidenti dei due rami del Parlamento, disciplina ulteriormente i requisiti professionali e soggettivi, nonché le condizioni ostative nei confronti di coloro che intendono presentare manifestazioni di interesse. A tale riguardo, si precisa che a seguito di quanto stabilito dagli Uffici di presidenza congiunti delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, nella riunione dell’11 marzo 2020 – di cui i Presidenti del Senato e della Camera hanno preso atto – il rinvio operato dall’articolo 4, comma 1, lettera b), n. 5), del predetto Protocollo all’articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter), dell’abrogato decreto legislativo n. 163 del 2006, deve intendersi riferito all’articolo 80, commi 1, lettere da a) a f), 2, 3 e 5, lettera l), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità per la nomina a componente dell’Ufficio parlamentare di bilancio devono comunicare la propria manifestazione di interesse, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente a entrambi i seguenti indirizzi:

[email protected] e [email protected]

I candidati, nell’inviare la propria manifestazione di interesse, devono allegare i seguenti documenti:

a) un dettagliato curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al citato articolo 16 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come specificati nel Protocollo per l’attuazione del Capo VII della stessa legge, elaborato dalle Commissioni bilancio;

b) copia di un documento di identità in corso di validità.

I candidati sono consapevoli che, presentando la manifestazione di interesse, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet del Parlamento, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

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